Progetti Europei: Co.Co.Co. e Assegni di ricerca non più rendicontabili

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La commissione europea ha pubblicato sul proprio sito internet la versione 2.1 del “AMGA – Annotated Model Grant Agreement”, che rappresenta lo strumento interpretativo delle norme contenute nel Grant Agreement (il contratto che norma la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell’ambito del programma Horizon 2020).

La versione 2.1 dell’AMGA, datata 30 ottobre 2015, amplia con nuovi esempi ed interpretazioni quanto pubblicato nella versione precedente.Di particolare interesse è la sezione “I.3 – List of issues applicable to particular countries” che affronta problematiche inerenti a varie tipologie di rapporti di “lavoro” in essere in vari paesi Europei e la possibilità o meno di considerare tali rapporti “di lavoro” come rendicontabili nella categoria del Personale.

Per quanto attiene l’Italia viene affrontato il tema, assai rilevante, dei contratti di lavoro atipici o parasubordinati:

i) contratti a progetto (Co.co.pro.),

ii) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa Vengono inoltre trattati gli assegni di ricerca, tipici dell’ambito Universitario.

La Commissione Europea, discostandosi in maniera assai significativa da quanto assunto nell’ambito del 7° Programma Quadro, ritiene che i citati rapporti di lavoro atipico non posseggano i requisiti necessari per consentire la rendicontazione del loro costo nella categoria del personale, di fatto ridimensionando in maniera significativa la possibilità della rendicontazione dei c.d “Inhouse consultants”.

La Commissione Europea ritiene che le caratteristiche dei citati rapporti di lavoro atipici /parasubordinati ne consentano la rendicontazione unicamente nelle categorie “Subcontracting” o “Other Purchases” a condizione però che siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. “Subcontracting”: se le attività oggetto del contratto sono parte di task specificati nell’allegato 1 (allegato tecnico al contratto di finanziamento – Annex 1 Description of Work).
  2. “Other Purchases”: se le attività oggetto del contratto non fanno parte dei task specificati nell’allegato tecnico 1.

In entrambi i casi i contratti di collaborazione dovranno essere aggiudicati secondo le prescrizioni degli articoli 10 e/o 13 del Grant Agreement, cioè a seguito di opportune procedure di acquisto atte a garantire che il processo di aggiudicazione garantisca.

  1. il rispetto del criterio del prezzo economicamente più vantaggioso;
  2. l’assenza di conflitti di interesse.

Infine, qualora il contratto di collaborazione sia stato stipulato per remunerare anche altre attività (vale a dire che la prestazione d’opera non è esclusiva per il progetto finanziato dal programma Horizon 2020), il beneficiario non può rendicontare tutto o parte di detto contratto come “costo diretto” a meno che:

  1. il contratto stabilisca un importo specifico per il lavoro svolto nell’ambito del progetto finanziato da Horizon 2020, oppure
  2. ci sono altri metodi oggettivi per quantificare la parte di “costo diretto” corrispondente al lavoro svolto nell’ambito del progetto finanziato (esempio: il contratto di collaborazione stabilisce un compenso di 100 € per ciascun test che verrà svolto. Se, tramite idonea documentazione, è possibile comprovare che, nell’ambito del progetto finanziato, sono stati svolti – ad esempio- 50 test, potranno essere rendicontati costi per 5.000 Euro).

In assenza delle sopracitate caratteristiche, il costo del contratto di collaborazione sarà ricompreso nell’ambito dei costi indiretti (tasso forfettario del 25%).

Infine, la Commissione Europea ribadisce e conferma la non eleggibilità dell’IRAP.

Fonte: www.europedirect.unisalento.it

La versione 2.1 dell’AMGA, datata 30 ottobre 2015, amplia con nuovi esempi ed interpretazioni quanto pubblicato nella versione precedente.Di particolare interesse è la sezione “I.3 – List of issues applicable to particular countries” che affronta problematiche inerenti a varie tipologie di rapporti di “lavoro” in essere in vari paesi Europei e la possibilità o meno di considerare tali rapporti “di lavoro” come rendicontabili nella categoria del Personale.

La Commissione Europea, discostandosi in maniera assai significativa da quanto assunto nell’ambito del 7° Programma Quadro, ritiene che i citati rapporti di lavoro atipico non posseggano i requisiti necessari per consentire la rendicontazione del loro costo nella categoria del personale, di fatto ridimensionando in maniera significativa la possibilità della rendicontazione dei c.d “Inhouse consultants”.

La Commissione Europea ritiene che le caratteristiche dei citati rapporti di lavoro atipici /parasubordinati ne consentano la rendicontazione unicamente nelle categorie “Subcontracting” o “Other Purchases” a condizione però che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. “Subcontracting”: se le attività oggetto del contratto sono parte di task specificati nell’allegato 1 (allegato tecnico al contratto di finanziamento – Annex 1 Description of Work).

2. “Other Purchases”: se le attività oggetto del contratto non fanno parte dei task specificati nell’allegato tecnico 1.

In entrambi i casi i contratti di collaborazione dovranno essere aggiudicati secondo le prescrizioni degli articoli 10 e/o 13 del Grant Agreement, cioè a seguito di opportune procedure di acquisto atte a garantire che il processo di aggiudicazione garantisca.

1. il rispetto del criterio del prezzo economicamente più vantaggioso;

2. l’assenza di conflitti di interesse.

Infine, qualora il contratto di collaborazione sia stato stipulato per remunerare anche altre attività (vale a dire che la prestazione d’opera non è esclusiva per il progetto finanziato dal programma Horizon 2020), il beneficiario non può rendicontare tutto o parte di detto contratto come “costo diretto” a meno che:

1. il contratto stabilisca un importo specifico per il lavoro svolto nell’ambito del progetto finanziato da Horizon 2020, oppure

2. ci sono altri metodi oggettivi per quantificare la parte di “costo diretto” corrispondente al lavoro svolto nell’ambito del progetto finanziato (esempio: il contratto di collaborazione stabilisce un compenso di 100 € per ciascun test che verrà svolto. Se, tramite idonea documentazione, è possibile comprovare che, nell’ambito del progetto finanziato, sono stati svolti – ad esempio- 50 test, potranno essere rendicontati costi per 5.000 Euro).

In assenza delle sopracitate caratteristiche, il costo del contratto di collaborazione sarà ricompreso nell’ambito dei costi indiretti (tasso forfettario del 25%).

Infine, la Commissione Europea ribadisce e conferma la non eleggibilità dell’IRAP.

Fonte: www.europedirect.unisalento.it