Legge di Stabilità 2017: novità in tema di incarichi esterni e formazione

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L’art. 1, comma 303, lett. a) della legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017),  stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle attività di ricerca, gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti (previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f-bis), legge 20/1994). La non applicabilità di tali norme alle università statali è motivata dalla peculiarità delle attività istituzionali degli atenei, che richiedono l’utilizzo di diverse professionalità a seconda del progetto di ricerca e si pone in linea con quanto sostenuto anche dalla Corte costituzionale (sentenza 172/2010), secondo la quale l’ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a controllo preventivo è quello delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Continua in ogni caso ad applicarsi anche alle università quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per cui è possibile conferire incarichi a “esperti di particolare e comprovata specializzazione” e solo per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, nel rispetto dei seguenti presupposti di legittimità:

  1. a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  2. b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
  4. d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Per quanto concerne le co.co.co., il comma 8, art. 1, del decreto-legge 244/2016 (c.d. mille proroghe), ha rinviato al 1º gennaio 2018 la decorrenza del divieto per le PA di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno, in attesa del riordino della disciplina dei contratti di lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Spesa per formazione e missioni 

A decorrere dall’anno 2017, il limite di spesa per missioni (pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applica alle università indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate.

A tal fine, il comma 303, art. 1, della legge di stabilità, modifica l’art. 6, comma 12, quarto periodo, del d.l. 78/2010, distinguendo le università dagli enti di ricerca, per i quali l’esenzione dai limiti continua ad operare unicamente per le risorse derivanti da finanziamenti UE ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca.

Per quanto riguarda le università, la nuova formulazione dell’art. 6, comma 12, quarto periodo, del d.l. 78/2010 sarà la seguente: “Il presente comma non si applica alla spesa […] effettuata dalle università”.

A decorrere dal 2017, anche le spese di formazione sostenute dalle università non sono più soggette al limite di spesa precedentemente stabilito (50% della spesa sostenuta nel 2009).

A tal fine, il comma 303, lett. b), modifica l’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, includendo anche le università tra le amministrazioni a cui non si applicano i limiti di spesa per attività di formazione.

Tuttavia, per assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la legge di stabilità dispone la riduzione del Fondo di finanziamento ordinario delle università di € 12 mln, importo che corrisponde al versamento effettuato dalle singole università per le somme dovute ai sensi dell’art. 6, commi 12 e 13, del d.l. 78/2010.

In base al comma 21 del citato art. 6, infatti, le somme provenienti da tali riduzioni di spesa venivano versate annualmente dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.